d.ssa Stefania SINIGAGLIA

d.ssa Stefania SINIGAGLIA
d.ssa Stefania SINIGAGLIA Presidente dell'AICCeF

Lattera ai Soci sulla legge 14 gennaio 2013, n.4




Cari Colleghi e Care Colleghe,
             Ho il piacere di comunicarvi che sulla G.U. n 22 del 26-1.2013 è stata  pubblicata la
 Legge 14 gennaio 2013 n. 4: Disposizioni in materia di professioni non organizzate. 
   La Legge  entrerà in vigore il 10 febbraio prossimo e finalmente  3,5 milioni di professionisti
 associativi potranno operare in base a questa legge che li prevede e li disciplina, non più nel 
vuoto legislativo.  Quel vuoto che tante volte gli è stato contestato e che troppe volte ne ha fatto, 
agli occhi degli organi amministrativi, degli abusivi.
             L’articolo 1, c. 4, ribadisce che l’esercizio della professione è libero ed è quindi preclusa
 qualsiasi interpretazione delle norme, che ponga limiti a questa libertà.  I lavoratori autonomi
 che esercitano attività professionali  sono, tuttavia, dal 10 febbraio prossimo, a indicare
 in ogni documento scritto, presentato al cliente, il riferimento agli estremi della nuova 
legge, evidenziando così a quale disciplina normativa la propria attività sia soggetta.
 L’inadempimento a questo obbligo “ rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti
 e consumatori”. Punto molto importante non solo ai fini della correttezza del rapporto professionale
, ma perché attesta ulteriormente che anche queste professioni sono normate, hanno cioè una
 disciplina che indica che lo Stato italiano ne ha riconosciuto la rilevanza e la regolarità.
Nella burocratica mentalità italiana, questo è un punto fondamentale. Come i professionisti ordinistici inseriscono a ragione, nella loro carta intestata, il titolo o il riferimento all’Ordine di appartenenza, così i professionisti associativi dovranno inserire i riferimenti a questa legge che li prevede, li disciplina e li riconosce come professionisti. A sua volta, il consumatore che vorrà usufruire di una prestazione da parte di un professionista non iscritto a un ordine, potrà consultare l’Elenco delle Associazioni professionali che sarà pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, a cui sono affidati, tra l’altro, i compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge. Le Associazioni hanno invece l’obbligo di pubblicare online sul proprio portale tutti gli elementi informativi, impegnandosi a rispettare criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.   Le associazioni, tra cui l’AICCeF, devono assicurare, secondo la normativa, la piena conoscibilità dei seguenti elementi: l’atto costitutivo e statuto, precisa identificazione delle attività professionali, la composizione degli organismi deliberativi, i titolari delle cariche sociali, la struttura organizzativa, i requisiti per la partecipazione all’associazione.
  Con questa legge le Associazioni  diventano, quindi,  i più importanti organismi di tutela nei confronti dell’utenza in quanto:
·       promuovono,  anche  attraverso specifiche iniziative, la formazione di base e permanente
 dei propri  iscritti; 
·       adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice del consumo, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206; 
·       vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari
 da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice; 
·       rilasciano ai soci l’attestato di competenza (o di  qualificazione professionale)  che sarà 
uno strumento importante  a garanzia del cliente;
·       promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno
  sportello  di  riferimento per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti 
 delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso con i singoli
 professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice del consumo, di cui al decreto
 legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  nonché' ottenere informazioni relative all'attività'
 professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti
·       hanno  il compito di diffondere tra i propri iscritti il rispetto delle regole
 deontologiche, agevolando la scelta e la  tutela degli utenti nel rispetto delle regole  della concorrenza.
 
Come potete vedere molti dei criteri previsti dalla legge sono già da tempo adottati dall’Aiccef, dobbiamo però  perfezionare alcuni punti per essere in piena aderenza alla normativa che andrà in vigore il 10 febbraio.
Come potete immaginare il lavoro del Consiglio Direttivo e della Segreteria è tanto e in questo momento quasi esclusivamente concentrato sull’applicazione della legge, pertanto vi chiediamo un po’ di pazienza riguardo al lavoro ordinario delle pratiche in corso e per i tempi tecnici che occorreranno per la istituzione della nuova modulistica, l’aggiornamento del sito e quant’altro richiesto dalla normativa.
Discorso a parte deve essere fatto per l’introduzione del Sistema di attestazione, richiesto dall’art.7 e 8, che deve essere armonizzato con le modalità di certificazione di competenza attualmente in vigore nell’AICCeF (artt. 10 e 11 del Regolamento Generale).
Certa della vostra comprensione e in attesa di vedervi numerosi alla prossima Giornata di studio di aprile  a Roma,  dove ne parleremo più approfonditamente,
vi saluto cordialmente.
Faenza, 29 gennaio 2013

Il Presidente
Rita Roberto



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